la cassazione: Imu dimezzata con autocertificazione
Per gli immobili inagibili e di fatto non utilizzati i contribuenti possono attestare tali condizioni per richiedere al Comune la tassazione ridotta al 50% per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 1263 del 21 gennaio scorso, di cui dà notizia Italia Oggi. Secondo le attuali disposizioni normative vigenti in materia di Imu (articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019), pressoché identiche a quelle della vecchia Ici, le condizioni inagibilità o inabitabilità del fabbricato devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. Ma esiste sempre la possibilità per quest’ultimo di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale si attesti l’impossibilità di utilizzare l’immobile. La sentenza in commento è particolarmente interessante anche perché, ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale in materia, facendo riferimento all’Ici prima ancora dell’Imu, delinea alcuni aspetti che possono ritenersi ormai assodati in materia. La Corte, si legge infatti nella parte motiva della sentenza, con orientamento costante formatosi già in materia di Ici, ha avuto modo di precisare, che «nell’ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto» (Cass. 28921/2017, 13053/2017 12015/2015, n. 13230/2005).
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